LA STRUTTURA PER UNA GESTIONE ASSOCIATA DEI DOMINI COLLETTIVi
Fin
dall'anno 192 con il R.D. 3267 del 30/12/1923, agli articoli 139 155
l'amministrazione pubblica si era posta il problema della gestione
razionale dei beni aqro-silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti
montani, prevedendo apposito sostegno alle spese di personale tecnico e di
custodia, mediante l' erogazione di un contributo che si indicava fino al 50% e
che con la successiva legge 991 del 25/7/1952 veniva elevato fino al 75%.
Tale
sostegno trova la sua giustificazione nella necessità di dare una
dimensione ottimale attraverso
l'associazionismo alla gestione selvi-colturale che richiede per essere razionale un'estensione di vasta superficie,
certamente molto più ampia di quella dell'azienda agricola e un periodo di
tempo prolungato negli anni, stante il lento rientro dei flussi finanziari che
la selvicoltora può offrire, rispetto all'agricoltura.
In
secondo luogo tale gestione razionale era realizzata attraverso uno strumento
di pianificazione silvo-pastorale che è il "piano di
assestamento" o piano economico
volto a razionalizzare le utilizzazioni boschive in rapporto alle
capacità produttive del bosco e del pascolo in modo che fosse comunque garantita
la fruibilità del capitale legnoso e pascolivo, anche per le generazioni
future.
La
legge n. 1766 del 16/6/1927 sul riordino degli Usi civici e dei domini
collettivi, rinvia alle forme di gestione associata e allo strumento del piano
di assestamento forestale o piano economico del R.D. 3267/1993 (o legge
Serpieri).
Questo obbiettivo di gestione razionale dei domini
collettivi si incardina su due tipologie di strutture associative: l'Azienda
speciale singola o consorziale e il Consorzio forestale, entrambi
caratterizzati da una gestione affidata ad amministratori che sono espressione
delle popolazioni locali, titolari dei beni delle Comunità rurali e che sotto
il profilo tecnico sono coadiuvati da esperti del settore (laureati in Scienze
Forestali).
E'
indubbio che una gestione associata dei domini collettivi retta dai
rappresentanti delle comunità locali e sostenuta tecnicamente da esperti del
settore può basarsi su un migliore consenso dei residenti nelle scelte
gestionali che tuttavia possono trovare nel personale tecnico e di custodia, un
elemento di razionalità nella conduzione, tutela e Salvaguardia dei domini
collettivi.
La
scelta del 1923 ha trovato una costanza legislativa nelle leggi statali
susseguenti alla legge 991/1952 o legge della montagna per antonomasia":
le leggi del 1° e 2° "Piano verde", la legge 1102 del 1971, la legge
984/1977 o legge Quadrifoglio, la legge 752/1986_ il Piano Forestale Nazionale
ed infine la legge 97 del 31/1/1994 "Nuove disposizioni per le zone
montane".
La
legislazione regionale dopo avere superato i conflitti con
l'.Amministrazione statale in ordine al trasferimento delle competenze del
settore in parte ha Ignorato del tutto la problematica
associazionistica del settore silvo-pastorale per quanto riguarda i
domini collettivi, in parte ha ritenuto di risolvere la gestione con
l'affidamento alle cooperative di
operai forestali, non rendendosi conto che le popolazioni locali
vogliono gestire autonomamente i beni di cui sono fruitori e possessori, in
parte hanno favorito e sostenuto l'associazionismo delle Università agrarie
promuovendo i Consorzi Forestali, come nel caso della Regione Lombardia.
E'
con Agenda 2000 e con il regolamento 1257/1999 dell'Unione Europea che
vengono riproposte in modo pressante le
problematiche dell'associazionismo forestale per tutti gli imprenditori
agricoli e selvi-colturali, in ciò recependo l'azione preparatoria svolta
dal Parlamento europeo e la dichiarazione di Cork.
Orbene
e indubbio che una gestione silvo-pastorale attuata su ampi territori
consente notevoli vantaggi che qui si richiamano:
Una
economia di scala per gli interventi di esercizio del pascolo associato e per
quelli delle utilizzazioni boschive.
La possibilità di disporre di una
assistenza tecnica e amministrativa oltremodo necessaria al presente,
anche in rapporto ai notevoli compiti burocratici connessi alle agevolazioni
contributive e fiscali.
Una programmazione dei lavori a più ampio respiro con i conseguenti riflessi
nell'organizzazione degli stessi e per garantire migliori livelli occupazionali
agli operai addetti ai lavori;
Una pianificazione della gestione con lo strumento del piano economico redatto
con uniformità di criteri e scelte tecniche su più vasti territori.
La
possibilità di acquisto di attrezzature e di realizzazione di iniziative che coinvolgono più realtà
forestali, con conseguenti economie di scala e con ripartizione delle spese tra
gli associati.
In
questo contesto di associazionismo forestale si pongono a pieno titolo le
Università che devono acquisire sempre più i connotati della imprenditorialità agro-silvo-pastorale, alla
stessa stregua dell'imprenditore: selvicoltore od agricoltore che sia.
La possibilità di rientrare nel quadro degli
imprenditori è offerto alle Università
agrarie da due normative che si ritiene opportuno richiamare:
a) la legge 97/1994
"Nuove disposizioni per le zone montane" all'art. 3 riconosce la personalità giuridica di
diritto privato alle organizzazioni montane tra le quali sono comprese le
Universita' agrarie e le associazioni di cui alla legge 397 del 4/8/1897.
b) Il piano di sviluppo rurale
della Regione Lazio che nei riguardi dei benefici dell'associazionismo
forestale prevede associazioni di proprietari privati di boschi, a
seguito di domanda o di decreto di riconoscimento dello stato di persona
giuridica. Entrando nel merito di quale tipologia di struttura associativa si
può prevedere nel caso specifico delle Università agrarie di Leonessa, si
ritiene che delle due strutture ipotizzabili, l'Azienda Speciale Consorziale e
il Consorzio Forestale, sia quest'ultima la prefenibile, per le seguenti
motivazioni, a) l'adesione al Consorzio Forestale lascia l'autonomia
amministrativa ai singoli enti
associati. Che pertanto sono liberi di gestire le rispettive entrate ed uscite:
provenienti dalle risorse forestali e pascolive
b) E’ comune la direzione tecnica e l'eventuale azione
di sorveglianza e di custodia;
c)
l'attuazione di iniziative associate e gli
interventi nel territorio delle singole Università agrarie sono soggette
al benestare degli enti proprietari.
d) le eventuali
utilizzazioni boschive sono gestite
direttamente dalle singole Università agrarie ma la predisposizione degli atti
tecnici e la sorveglianza sono compiti
propri della Direzione tecnica.
Non
si esclude a priori la costituzione dell'Azienda Speciale Consorziale in un
periodo successivo, quando sia stato collaudato operativamente lo spirito
associativo degli Enti associati: in quest'ipotesi di Azienda Speciale
Consorziale, le utilizzazioni boschive e la gestione pascoli sarebbero attuati
in tutte le fasi operative ed amministrative dell'Azienda
Speciale
Consorziale che dovrebbe quindi versare alle singole Università agrarie l'utile
quale differenza tra entrate ed uscite delle suddette operazioni.